Le spese delle prestazioni di fisioterapia in libera professione sono detraibili come spese mediche anche senza prescrizione.
Quando dico questo ai miei pazienti capita che questi mi dicano che in sede di dichiarazione dei redditi ancora oggi venga loro negato questo diritto; succede ancora che qualche CAF richieda la prescrizione medica, ma si tratta di una richiesta non legittima.
Questo è grave in quanto già nel 2012 l’agenzia delle entrate ha finalmente fatto CHIAREZZA in merito a questo diritto (Comunicato AIFI).
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 – pag. 15, ha infatti corretto la posizione adottata nel 2010:
All’Utente è consentita la detraibilità della spesa fisioterapica allegando soltanto la parcella del professionista da cui risulti la prestazione effettuata, anche in assenza di prescrizione medica.
Ovviamente questo diritto si applica esclusivamente alle prestazioni prestate dai professionisti sanitari in possesso della laurea abilitante alla professione, escludendo altri soggetti quali ad esempio massofisioterapisti, kinesiologi ed osteopati; nella circolare 11/e del 21/05/2014 – pag. 10, l’Agenzia delle entrate afferma:
“Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero ha precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie”.
Questa importante presa di posizione afferma indiscutibilmente il riconoscimento della nostra professione, e ribadisce l’importanza di rivolgersi al professionista formato e riconosciuto in relazione alla riabilitazione sia dei disturbi muscolo scheletrici, sia di altri disturbi dove la fisioterapia trova indicazione.
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